Nell'accordo di sovraindebitamento, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è legittimata a votare solo per il proprio credito relativo agli aggi e alle spese di riscossione
Pubblicato il 19/05/22 00:00 [Doc.10637]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Segnalazione e massima dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 3/2012, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre spetta unicamente ai corrispondenti Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo. Il voto eventualmente espresso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per i crediti di competenza degli Enti impositori non è pertanto validamente prestato, poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito. (Conforme: Tribunale di Bologna 24 aprile 2018; Tribunale di La Spezia 9 aprile 2019).



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