La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione
Pubblicato il 22/05/22 00:00 [Doc.10643]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE -DISTINZIONE

TAR Marche, sez. I, 16.5.2022 n. 308

La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione si è dimostrata, in giurisprudenza, di difficile applicazione e foriera di dubbi interpretativi.

Da un lato la giurisprudenza amministrativa ha voluto specificare che gli elementi esecutivi dell'appalto possono essere inseriti quali requisiti di partecipazione o di ammissibilità delle offerte solo laddove questi non siano eccessivamente onerosi e comunque restrittivi della concorrenza (come è nel caso in cui venga richiesto il possesso di un centro cottura ad una determinata distanza dal luogo di distribuzione dei pasti).

Dall'altro è stato specificato che la qualificazione di un requisito indicato nel disciplinare di gara quale di mera esecuzione deve risultare in maniera chiara dalla lex specialis, presumendosi altrimenti che tutti i requisiti espressamente indicati quali di capacità o idoneità siano requisiti di partecipazione alla cui mancanza consegue l'esclusione dell'offerta. E' quindi la lex specialis l'elemento determinante nella qualificazione, con la conseguenza inoltre che laddove invece alcuni elementi soggettivi o caratteristiche del servizio debbano essere dimostrate in seno all'offerta tecnica, questi debbano essere considerati come requisiti di ammissibilità dell'offerta e la mancanza degli stessi non può che determinare, ove espressamente richiesti, l'esclusione dell'offerta.


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