Le Sezioni Unite ed i vizi della notificazione a mezzo PEC
Pubblicato il 04/05/16 06:31 [Doc.1065]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665. Pres. Macioce. Rel. Cirillo.
«⦠il principio, sancito in via generale dallâarticolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se lâatto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle qualiâââpertantoâââla nullità non può essere dichiarata tutte le volte che lâatto, malgrado lâirritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
«⦠la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela lâinteresse allâastratta regolarità del processo, ma garantisce solo lâeliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014)»
«⦠è inammissibile lâeccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali lâerronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».
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