Il termine per la proposizione del reclamo incidentale ex art. 26 l.f.
Pubblicato il 30/05/22 08:51 [Doc.10684]
di Redazione IL CASO.it


Nel procedimento per reclamo ex art. 26 l.f., retto da rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., l'impugnazione incidentale non è soggetta al termine perentorio di cui all'art. 343 c.p.c., dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia nel corso del procedimento; ne discende che, qualora il primo provvedimento venga tempestivamente investito di reclamo ad opera di una delle parti, la controparte è abilitata ad introdurre specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso per ragioni diverse e contrapposte, senza essere tenuta a rispettare uno specifico termine e con atto scritto formale da depositare, al più tardi, alla prima udienza.


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