Composizione negoziata: la partecipazione dell'esperto alle trattative è indispensabile
Pubblicato il 06/06/22 08:51 [Doc.10707]
di Redazione IL CASO.it


In ragione della sua competenza, l'esperto è chiamato a coadiuvare le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e nella composizione e mediazione degli interessi contrapposti.

La sua partecipazione alla procedura — coperta dalla garanzia dell'assoluta riservatezza riguardo le informazioni acquisite - è indispensabile: l'imprenditore è dunque tenuto ad affidarglisi in loto, fornendogli tutte le informazioni necessarie in ordine alla condizione finanziaria della propria impresa e non omettendo nulla.

Solo adottando un simile comportamento collaborativo, l'imprenditore può consentire all'esperto di condurre efficacemente le trattative e individuare la via per raggiungere il risanamento dell'impresa.

Dallo stesso dettato normativo si desume infatti che gli incontri per le trattative si devono svolgere a cadenza periodica ravvicinata sempre tra l'esperto, l'imprenditore, i creditori ed in generale tutte le parti interessate al risanamento laddove non è configurabile una trattativa diretta esclusiva tra l'imprenditore e alcuni creditori per raggiungere un "saldo e stralcio" del debito scaduto.


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