Erronea indicazione dell'IBAN: esenzione da responsabilità per l'intermediario
Pubblicato il 10/06/22 00:00 [Doc.10722]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
ABF Roma, 15 febbraio 2022, n. 2866 - Pres. Sirena - Rel. Cherti
In caso di esecuzione di un ordine di bonifico recante l'errata indicazione, da parte dell'ordinante, dell'identificativo unico (IBAN) del beneficiario non sussiste una responsabilità dell'intermediario che ha ricevuto l'ordine erroneo ed ha accreditato i relativi fondi sul conto corrente identificato dall'IBAN, sebbene il titolare del rapporto non coincidesse col beneficiario indicato dall'ordinante.
La scelta compiuta al riguardo dall'ordinamento comunitario (considerando n. 88 PSD2) e, di conseguenza, anche dalla disciplina nazionale di attuazione (art. 24 d.lgs. 11/2010) è stata quella di costituire un'esenzione da responsabilità (c.d. safe harbour) a favore di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un bonifico, autorizzandoli ad eseguire l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico fornito dall'utilizzatore senza tenere conto di eventuali ulteriori informazioni contenute nell'ordine quale il nome del Beneficiario. In tal modo si è voluto non imporre agli intermediari verifiche ex ante che potrebbero ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento.
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