È inesistente e dunque non sanabile l'atto depositato in via cartacea
Pubblicato il 09/05/16 08:30 [Doc.1076]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Vasto, 15 aprile 2016. Pres. Giangiacomo. Rel Pasquale.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani


Processo civile - Reclamo in sede cautelare - Prosecuzione del giudizio di primo grado - Deposito telematico - Necessità

Poiché il ricorso per reclamo non introduce un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento cautelare, iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituisce – a sua volta – una fase meramente eventuale, si deve ritenere che per l’atto di reclamo non esista altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi della disposizione di cui all'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/12.



Processo civile telematico - Deposito dell'atto in forma cartacea - Inesistenza - Sanatoria - Esclusione

Rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico), l’atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, non è soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico.


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