Tribunale di Vicenza - E' nullo il mutuo erogato all'imprenditore insolvente
Pubblicato il 18/06/22 10:02 [Doc.10760]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura degli avvocati Mauro Meneghini e Antonio Restiglian.

L'erogazione di un mutuo a imprenditore, la cui insolvenza sia nota o conoscibile da parte del mutuante, integra operazione contraria all'ordine pubblico (rilevando come principio di ordine pubblico quello che vieta la prosecuzione di imprese che versino in stato di crisi non reversibile) e al buon costume (inteso come patrimonio etico comune agli operatori economici nell'attuale contesto storico), nonché fattispecie di rilievo penale (ai sensi della legge fallimentare); dal che la nullità del mutuo ex art. 1418 secondo comma c.c..

Quanto al diritto di ripetizione (che ne dovrebbe derivare ex art. 2033 c.c.), opera la c.d. soluti retentio (art. 2035 c.c.) in relazione alla prestazione eseguita per uno scopo contrario al buone costume, tale potendo definirsi appunto la prestazione di finanziamento a un'impresa in stato di crisi non reversibile, dal momento che l'espansione dei relativi debiti non esprime alcuna utilità sociale, ma al contrario reca pregiudizio alla massa dei creditori e più in generale altera la correttezza delle relazioni di mercato (art. 41 comma 2 Cost.)


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