Quando le imprese possono avvalersi dei requisiti posseduti da un ramo di azienda di altra impresa
Pubblicato il 24/06/22 00:00 [Doc.10763]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - AFFITTO RAMO D'AZIENDA - OBBLIGO DI DURATA TRIENNALE - APPLICABILE SOLO PER CONTRATTI DI DURATA PARI O INFERIORE A TRE ANNI

Cons. Stato, sez. V, 17.6.2022 n. 4967

Come è noto, l'art. 76 comma 9 del d.P.R. 207/2010 specifica che le imprese possono avvalersi dei requisiti posseduti da un ramo di azienda di altra impresa solo se il relativo contratto ha una durata superiore o pari a 3 anni.

Secondo il Consiglio di Stato la norma è volta a garantire alla Stazione Appaltante la sussistenza dei requisiti così ottenuti per tutta la durata della procedura di gara e per l'itera esecuzione dell'appalto, così da impedire l'intervento di interruzioni che renderebbero impossibile procedere eventuale all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto.

La ratio della norma mostra come questa si correli strettamente alla durata del contratto e della procedura e che debba essere quindi interpretata non in senso assoluto ma relativo. Essa, dunque, è logicamente concepibile e valevole solo se riferita a requisiti connessi ad affidamenti di durata pari o superiore a 3 anni, mentre per gli appalti di durata inferiore è sufficiente che la durata del contratto di affitto sia superiore a quella di durata dell'appalto.


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