Ammortamento alla francese: che problemi!
Pubblicato il 23/06/22 08:28 [Doc.10781]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
1) ABF Milano, 19 aprile 2022, 6906 - Pres. Lapertosa - Est. Tina
Ammortamento alla francese - Meritevolezza degli interessi perseguiti - Piena libertà dell'imprenditore bancario di fissare le pricing policies che ritiene per lui più opportune.
Nel vigente sistema l'intermediario non ha l'obbligo di informare il cliente della peculiare onerosità dell'ammortamento alla francese
Neanche di informarlo che è più oneroso di altri meccanismi di ammortamento
La specifica approvazione di una clausola contrattuale che richiama il metodo dell'ammortamento alla francese comporta che l'onere della forma scritta sia rispettato per relationem
La scelta di adottare, nei prodotti imprenditoriali immessi nel mercato, un piano di ammortamento alla francese è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell'operatore bancario, che, in ragione degli art. 41 Cost. e 1322 c.c., può ritenersi libero di adottare le pricing policies che ritiene per lui più opportune. Del resto, la norma dell'art. 1282 c.c. ammette la possibilità che gli interessi maturino su capitali non ancora esigibili, posto che prevede che il «titolo» o la «legge» possano derogare al «principio generale».
Le clausole generali di trasparenza e buona fede non implicano che l'intermediario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altre tipologie di ammortamento. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che gli operatori bancari siano assoggettati a obblighi di trasparenza di mercato, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di trasparenza contrattuale.
Non viola i doveri di trasparenza, buona fede e correttezza, l'intermediario che omette ogni informativa in ordine ai maggiori costi riconnessi alla metodologia di ammortamento alla francese. In proposito è da ritenere sufficiente che il cliente approvi in «forma specifica» la clausola contrattuale che richiama il modello c.d. alla francese.
Se il cliente approva in «forma specifica» la clausola contrattuale che richiama il modello c.d. alla francese, non v'è bisogno che sia sottoscritto pure il documento rappresentativo del piano di ammortamento, perché allora il requisito della forma scritta «deve ritenersi sussistente, sia pure per relationem».
2) ABF Milano, 28 aprile 2022, n. 6650 - Pres. Lapertosa - Est. Pederzoli
Efficacia del meccanismo dell'ammortamento alla francese - pattuizione scritta - necessità - esclusione.
Efficacia del meccanismo dell'ammortamento alla francese - pattuizione scritta - necessità - esclusione.
Informazioni precontrattuali - Ammortamento alla francese - Particolari spiegazioni - Esclusione
La norma dell'art. 1282 c.c. contempla la possibilità che il «titolo» o la «legge» prevedano «in deroga al principio generale» che gli interessi maturino anche rispetto a capitale che non diviene esigibile. Perciò, non occorre alcuna pattuizione scritta per rendere efficace il meccanismo dell'ammortamento alla francese. Nella prassi bancaria consolidata dei mutui a rimborso rateale, l'applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo.
In punto di «indeterminatezza del prezzo del finanziamento», nessuna norma primaria o secondaria contiene alcun diretto ed espresso riferimento alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi.
Né la norma dell'art. 1337 c.c., né quella dell'art. 124 TUB, né le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia «prevedono espressamente la ricomprensione delle possibili modalità di rimborso del credito nelle informazioni precontrattuali».
3) ABF Milano, 10 maggio 2022, n. 7312 - Pres. Lapertosa - Est. Barillà
Efficacia del meccanismo dell'ammortamento alla francese - pattuizione scritta - necessità - esclusione.
Efficacia del meccanismo dell'ammortamento alla francese - pattuizione scritta - necessità - esclusione.
Contratti bancari - Forma contenuto ex art. 117, comma 4, TUB - Indicazione del regime di capitalizzazione - Necessità - Esclusione.
Informazioni precontrattuali - Ammortamento alla francese - Particolari spiegazioni - Esclusione
La norma dell'art. 1282 c.c. contempla la possibilità che il «titolo» o la «legge» prevedano «in deroga al principio generale» che gli interessi maturino anche rispetto a capitale che non diviene esigibile. Perciò, non occorre alcuna pattuizione scritta per rendere efficace il meccanismo dell'ammortamento alla francese. Nella prassi bancaria consolidata dei mutui a rimborso rateale, l'applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo.
In punto di «indeterminatezza del prezzo del finanziamento», nessuna norma primaria o secondaria contiene alcun diretto ed espresso riferimento alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi.
L'onere dell'intermediario di indicazione delle caratteristiche del contratto previsto dalla normativa primaria e secondaria, e in particolare dall'art. 117 comma 4 TUB, «non è così ampio da comprendere l'indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composto) in concreto applicato o la base di calcolo degli interessi.
Né la norma dell'art. 1337 c.c., né quella dell'art. 124 TUB, né le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia «prevedono espressamente la ricomprensione delle possibili modalità di rimborso del credito nelle informazioni precontrattuali».
4) ABF Milano, 11 maggio 2022, n. 7442 - Pres. Lapertosa - Est. Grippo
Ammortamento alla francese - Meritevolezza degli interessi perseguiti - Piena libertà dell'imprenditore bancario di fissare le pricing policies che ritiene per lui più opportune.
Informazioni precontrattuali - Ammortamento alla francese - Particolari spiegazioni - Esclusione
Specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. Ammortamento alla francese - Richiamo al calcolo «a scalare» degli interessi - Sufficienza.
La scelta di adottare, nei prodotti imprenditoriali immessi nel mercato, un piano di ammortamento alla francese è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell'operatore bancario, che, in ragione degli art. 41 Cost. e 1322 c.c., può ritenersi libero di adottare le pricing policies che ritiene più opportune.
Le clausole generali di trasparenza e buona fede non implicano che l'intermediario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altre tipologie di ammortamento. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che gli operatori bancari siano assoggettati a obblighi di trasparenza di mercato, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di trasparenza contrattuale.
Per rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., è sufficiente, per il caso sia adottato il meccanismo dell'0ammortamento alla francese, che venga «richiamato il calcolo "a scalare" degli interessi».
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