Calcolo degli interessi di sospensione nella moratoria imprese del d. Cura Italia
Pubblicato il 24/06/22 09:07 [Doc.10784]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Bologna 4 maggio 2022, n. 7001, Pres. Marinari, Rel. Petrazzini

La moratoria dei finanziamenti pendenti di cui all'art. 56 del d. "Cura Italia", a differenza delle precedenti moratorie dettate con riferimento ai fenomeni sismici (Emilia, Abruzzo, Irpinia), non è ispirata da una finalità di tipo solidaristico, indicando la stringa «senza nuovi o maggiori oneri per entrambi le parti» che la dilazione non può pregiudicare l'affidamento riposto dall'intermediario sul rientro della somma computata in modo previsionale al momento dell'erogazione.

Posta l'assenza di finalità solidaristica della disciplina di sospensione dei finanziamenti bancari pendenti, la base di calcolo degli interessi maturati durante il periodo sospensione è costituita dall'intero debito residuo e non dalle sole rate sospese; mentre il saggio di interessi applicabile è quello contrattuale e non quello legale.

La detta soluzione intorno ai criteri di calcolo degli interessi di sospensione è sostenuta da più ragioni: i) le FAQ del MEF, che indicano quale base di calcolo «il debito residuo» e quale saggio di interessi il «tasso di interesse del contratto di finanziamento originario»; ii) la circostanza che la sospensione determina uno slittamento in avanti del piano di rimborso (e non un accodamento delle rate sospese); iii) il fatto che il cliente fosse a conoscenza, al momento della richiesta di moratoria, della previsione di detti criteri.


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