Diritto alla documentazione ex 119,4 tub e limite di «manifesta eccessività»
Pubblicato il 27/06/22 00:00 [Doc.10786]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Bologna 4 maggio 2022, n. 7011, Pres. Marinari, Rel. Martino

La regola secondo cui, rispetto al diritto a ottenere la documentazione di singole operazioni di cui all'art. 119,4 c.c., è possibile addebitare al cliente «solo i costi di produzione della documentazione», deve essere interpretata come espressiva di un limite intrinseco di manifesta eccessività dei costi addebitabili al cliente: dunque non tanto nel senso che occorre verificare i costi che materialmente la banca ha concretamente sopportato per produrre la documentazione, quanto nel senso di una valutazione di non eccessività rispetto alla funzione della norma, che è quella di facilitazione all'accesso della clientela alla documentazione dei rapporti bancari.

Eventuali inefficienze a livello di organizzazione d'impresa nella conservazione della documentazione (come, in specie, la mancata archiviazione in forma digitale dei documenti), che si riflettono in maggiori costi di produzione della documentazione stessa, non possono ricadere sul cliente, posto che altrimenti finirebbe per essere frustrato l'esercizio dei diritti della clientela al cui presidio si leva la norma dell'art. 119, 4 tub.


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