Iscrizione all'Albo Gestori della Crisi - Art. 4: requisiti
Pubblicato il 24/06/22 10:28 [Doc.10792]
di Redazione IL CASO.it


Art. 4

Iscrizione nell'albo

1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano
di possedere i requisiti professionali e di onorabilita' di cui
all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il
modello della domanda e fissa le modalita' di svolgimento delle
verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di
cui la domanda deve essere corredata.
2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della
giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di
iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi
allegati, contenente:
a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale
richiede l'iscrizione;
b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b),
del Codice:
1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il
quale e' iscritto e la data di iscrizione;
2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque
anni sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista
dall'ordinamento professionale di appartenenza;
3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in
regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi
previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli
studi professionali associati e le societa' tra professionisti dette
certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile
della procedura, sia il legale rappresentante della societa' tra
professionisti o tutti i componenti dello studio professionale
associato;
c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del
Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in
societa' di capitali o societa' cooperative e dichiarazione che, nei
confronti delle medesime societa', non e' stata aperta una procedura
di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la
visura camerale della societa' a favore della quale e' stata prestata
l'attivita', la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in
caso di nomina da parte dell'autorita' giudiziaria, ed una sintetica
relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento
della presentazione della domanda di iscrizione in ordine
all'attivita' svolta dal richiedente all'interno della societa';
d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi
formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo,
del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento
definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore
della magistratura;
e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei
requisiti di professionalita';
f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilita';
g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata
alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui
all'articolo 357, comma 2, del Codice.
3. In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui
al comma 2, lettera d), e' sostituita da documentazione comprovante
il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del
Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma
3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente e'
tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il
conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attivita'
svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e
l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di
omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali
abbia ricevuto l'incarico.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), puo'
essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve
essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto
giudiziario di nomina.
6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, e'
presentata, unitamente agli allegati, in modalita' telematica secondo
le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante
idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al
primo periodo.
7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha
facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai
richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 356 del citato decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 352 e 358 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
«Art. 352 (Disposizioni transitorie sul funzionamento
dell'OCRI). - 1. Sino alla istituzione presso il Ministero
della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i
componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1,
lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto
funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano
assistito il debitore nella presentazione della domanda di
accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo
che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di
ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.».
«Art. 358 (Requisiti per la nomina agli incarichi nelle
procedure). - 1. Possono essere chiamati a svolgere le
funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore,
nelle procedure di cui al codice della crisi e
dell'insolvenza:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti
del lavoro;
b) gli studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in
possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera
a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione
dell'incarico, deve essere designata la persona fisica
responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' di
capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate
capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei
loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di
liquidazione giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario
giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione
civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di
fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del
debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al
dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in
conflitto di interessi con la procedura.
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il
liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto
conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui
all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e
9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla
necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale
e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione
nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza
richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico
incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei
consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro
subordinato in atto al momento dell'apertura della
liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di
ammissione al concordato preventivo o al momento della sua
omologazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 46, 47 e 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».


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