Incidente nautico sul lago di Garda: un estratto della sentenza con cui il Tribunale di Brescia ha condannato i due imputati tedeschi per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, assolvendoli dal reato di omissione di soccorso
Pubblicato il 02/07/22 08:56 [Doc.10815]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


- Quanto al reato di naufragio, secondo la giurisprudenza, ai fini penalistici tale concetto si identifica nell'inutilizzabilità del natante a seguito di una causa violenta, essendo sufficiente che l'imbarcazione non sia più in grado di galleggiare e navigare regolarmente, non essendo richiesto l'inabissamento e quindi la perdita del natante.
- Quanto alla colpa in capo ai due imputati, il primo - in stato di ebbrezza ed affaticato dalla giornata - ha navigato ad una velocità pari al quadruplo di quella consentita (limite che peraltro neppure conosceva) e, senza svolgere adeguato servizio di vedetta, ha impattato sul gozzo delle persone offese.
- Il secondo imputato, consapevole dello stato di ebrezza e di stanchezza del primo, anch'egli ignorando i limiti di velocità lacustri, ha affidato la conduzione del RIVA all'amico e poi si è addormentato o comunque si è assopito e quindi non ha vigilato nel corso della navigazione.
- Né quest'ultimo poteva confidare nel comportamento diligente dell'altro, atteso che era stato assieme a questi tutto il giorno e ne aveva apprezzato l'alcolemia e la stanchezza. Non solo, non poteva fare affidamento sul secondo, perché, assopendosi e non svolgendo il ruolo di controllo e vedetta, ha ignorato del tutto i propri obblighi di comandante del RIVA, in particolar modo in una tarda serata estiva che vedeva numerose persone affluite sul lago di Garda, anche in barca, per la manifestazione sportiva delle Mille Miglia.
- Non è stato ritenuto sussistente, invece, il reato di omissione di soccorso, trattandosi di un reato nel quale il dolo generico deve coprire la rappresentazione della situazione tipica, la conoscenza del dovere di soccorrere e la volontà di omettere di prestare soccorso.
- È vero che la conoscenza della situazione tipica potrebbe aversi anche in forma meramente dubitativa; tuttavia, se l'autore ha un'errata percezione della situazione tipica - ad esempio perché non si rende nemmeno conto che la persona trovata è ferita - allora egli versa in una situazione di errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 c.p., esclude il dolo e quindi la stessa punibilità per omissione di soccorso. E ciò anche se l'errore è determinato da colpa.
- Una volta ormeggiato il motoscafo, gli imputati si sono diretti in centro a Salò, fermandosi al bar a bere qualcosa per poi ritornare in albergo, senza tenere comportamenti che denotassero uno stato di agitazione, quale - deve ragionevolmente presumersi - dovrebbero avere due persone che hanno da poco investito un natante e le persone a bordo.


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