Tutela del debitore e dei famigliari nell'esecuzione forzata solo in quanto con lui conviventi
Pubblicato il 14/07/22 19:30 [Doc.10861]
di Redazione IL CASO.it


La norma di cui all'art. 560, comma 3, c.p.c. secondo cui "Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma", stante la congiunzione "e" presente nel testo deve essere interpretata nel senso che la tutela ivi prevista è assicurata al debitore in quanto tale e anche ai suoi familiari ma solo in quanto con lui conviventi sicché la fattispecie dei familiari che occupino il cespite pignorato senza che vi abiti anche il debitore è estranea alla previsione di legge e rientra nella disciplina generale della detenzione da parte di terzi inopponibile alla procedura.


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