Se il proprietario è una società, niente Superbonus al socio locatario
Pubblicato il 23/07/22 00:00 [Doc.10869]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
La partecipazione alla compagine fa cadere la possibilità di fruire del beneficio fiscale, concesso, a determinate condizioni, anche quando l'immobile è ubicato in un edificio escluso dall'agevolazione
I lavori agevolabili, effettuati dal socio locatario su un'unità immobiliare di proprietà della società commerciale, non rientrano nell'ambito applicativo del Superbonus. Non conta che l'abitazione sia indipendente e che il contratto d'affitto sia regolarmente registrato e neanche che l'immobile sia di una Srl: decisivo è il fatto che il detentore ne sia socio. Lo ribadisce l'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 380 del 15 luglio 2022.
L'istante, cioè il socio affittuario, al contrario, pensava di poter fruire della maxi agevolazione, sulla base dell'assoluta indipendenza funzionale dell'abitazione rispetto al resto dell'edificio di cui fa parte e dove la società svolge la propria attività commerciale.
L'Agenzia ribalta la convinzione dell'istante, traendo spunto dalla circolare n. 24/2020, con la quale ha fornito chiarimenti a largo raggio su molteplici aspetti della disposizione di base, vale a dire l'articolo 119 del Dl "Rilancio". Tra questi, ha sì precisato che l'unità abitativa posta all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che sia ubicata in un edificio escluso dall'agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso in esame, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di impresa o di arti o professioni. Ciò, in applicazione di un criterio "oggettivo" che valorizza l'utilizzo effettivo dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili.
Tuttavia, osserva che il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, i quali sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della compagine, che costituiscono beni relativi all'impresa. Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.
La naturale conseguenza è che l'istante, in quanto socio della Srl proprietaria dell'unità immobiliare, non possa fruire dell'agevolazione, a nulla rilevando che detenga l'unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
© Riproduzione Riservata