Il requisito oggettivo per l'esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato
Pubblicato il 20/07/22 00:00 [Doc.10879]
di Redazione IL CASO.it


In ragione della legge delega n° 155 del 2017 ("Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"), dell'approvazione del nuovo Ccii (dlgs n° 14/2019), della direttiva n° 1023/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 14-quaterdecies della legge n° 3 del 2012 (come modificato dalla legge n° 176 del 2020) - il requisito oggettivo per l'esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi ultimi a chiedere la liberazione dai debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi.

Ne deriva che - se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell'ordinamento attuale del parametro oggettivo - esso dovrebbe comunque essere svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore.


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