Concordato con riserva nel CCII: vanno indicate e informate le parti interessate dalle misure protettive? - Tribunale di Roma
Pubblicato il 01/08/22 08:27 [Doc.10931]
di Redazione IL CASO.it


L'art. 55, comma 3, CCII deve essere interpretato nel senso che, in caso di domanda di concordato preventivo ex art. 44 CCII, con riserva di deposito della documentazione e con richiesta di applicazione di misure protettive, non è necessaria l'indicazione specifica dei controinteressati né la comunicazione agli stessi della domanda, così che deve ritenersi senz'altro ammissibile la richiesta di misure "erga omnes" verso coloro che hanno assunto o che potrebbe in astratto assumere le iniziative oggetto di inibizione.


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