Codice della crisi e disciplina transitoria: domanda di concordato proposta in pendenza di istanza di fallimento
Pubblicato il 01/08/22 08:27 [Doc.10932]
di Redazione IL CASO.it
Ove, prima dell'entrata in vigore del codice della crisi, sia stata instaurata una procedura avente a oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi rispetto alla quale la successiva domanda di concordato con riserva mira a fornire una diversa soluzione, tenuto conto del tenore del secondo comma dell'art. 390 CCII, che sembra attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore, alla domanda di concordato proposta successivamente alla entrata in vigore del codice della crisi deve essere applicata la disciplina di cui al R.D. n. 267/1942 nel cui vigore è stata proposta istanza di fallimento.
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