Deve ritenersi assolto l'obbligo di motivazione dell'Amministrazione finanziaria in relazione a un atto impositivo notificato al contribuente dichiarato fallito, ove l'atto impositivo faccia riferimento a un processo verbale di constatazione precedentemente notificato al curatore del fallimento, posto che l'atto presupposto deve ritenersi agevolmente conoscibile dal contribuente assoggettato a procedura liquidatoria concorsuale in virtù del suo diritto di accedere agli atti del procedimento concorsuale.
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