Limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune
Pubblicato il 02/08/22 00:00 [Doc.10936]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 8177 del 14/03/2022

Beni in comunione - Poteri del comunista - Apposizione cancello su ballatoio comune - Modalità particolarmente gravosa di usare l'immobile comune - Legittimità - Condizioni - Non incomodità per la facoltà di uso degli altri comunisti - Incombenza dell'onere della prova - A carico di colui che pretende di usare il bene in modo particolare.

I limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune non impediscono al singolo comunista di installare un cancello su un ballatoio comune, al fine di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità, purché sia garantita agli altri comunisti l'ordinaria accessibilità ed il godimento comune della "res", circostanza che deve essere provata dal partecipante che pretende di usare il bene in modo particolare.


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