Conflitto fra due o più proponenti il concordato fallimentare e legittimazione all'opposizione
Pubblicato il 10/08/22 08:29 [Doc.10969]
di Redazione IL CASO.it


Nel concordato fallimentare, vi può essere un conflitto fra due o più proponenti solo quando le rispettive proposte siano state tutte messe al voto, solo in questo caso, pertanto, ricorrerà l' interesse attuale e concreto di chi ha presentato una proposta non approvata ad opporsi all'omologazione di quella approvata, atteso che l'opposizione costituisce, per l'appunto strumento, a sua tutela, di soluzione di tale conflitto.

Deve per contro negarsi, proprio per assenza di conflitto, la legittimazione ad agire in opposizione di colui che abbia presentato una proposta che, per decisione del giudice delegato non più reclamabile, non sia stata comunicata ai creditori: la nozione di "qualsiasi altro interessato" non può infatti essere estesa sino al punto di ricomprendervi la posizione di qualunque terzo contrario all'omologazione che sia però privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi.


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