La Cassazione penale sull'IVA non versata
Pubblicato il 12/08/22 00:00 [Doc.10972]
di Alberto Valcarenghi, Dottore commercialista
Il mancato Versamento dell'IVA è punibile, a titolo di dolo generico, ai sensi dell'art. 10 ter del D.lgs n. 74/2000 e non può essere penalmente scusato quando il contribuente ha deciso di autofinanziare la prosecuzione dell'attività aziendale con le risorse che avrebbe dovuto accantonare per far fronte al debito nei confronti dell'erario.
La Corte di Cassazione Penale con Sent. Sez. F n. 30628 del 2 agosto 2022 Presidente Montagni e Relatore Corbetta conferma quanto già indicato nella sentenza della Corte a Sezioni Unite, n. 37424 del 28/03/2013, dep. 12/09/2013.
Le Sezioni Unite, in quella importante decisione, avevano infatti operato una approfondita e accurata disamina dell'elemento soggettivo del delitto ex art. 10- ter- d.lgs. n. 74 del 2000 (par. 6), osservando che, mentre molte delle condotte penalmente sanzionate dal d.lgs. n. 74 del 2000 richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà non emerge dal testo dell'art. 10-ter d.igs. n. 74 del 2000, che è punito a titolo di dolo generico, per la cui integrazione è, perciò, sufficiente la consapevolezza, in capo all'agente, di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato.
In sintesi a Corte di Cassazione, rileva il dolo generico richiesto dalla norma:
- quando il contribuente decide di autofinanziare la prosecuzione dell'attività aziendale con le risorse che, invece, avrebbe dovuto accantonare, su base annuale, per l'assolvimento del debito tributario;
- perché, così facendo, l'imputato deliberatamente ha effettuato la scelta, libera e consapevole, di privilegiare il pagamento di determinati creditori a discapito delle ragioni dell'Erario.
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