TAEG e polizze «abbinate». Il seme del dubbio nell'ABF
Pubblicato il 24/08/22 08:24 [Doc.10991]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
ABF Napoli, 24 giugno 2022, n. 9808 - Pres. Carriero - Est. Dolmetta
Calcolo del TAEG - Mere dichiarazioni dell'intermediario sul merito di credito assegnato ai propri clienti - Non prova, ma allegazione - Significatività nel giudizio ABF relativo all'obbligatorietà o facoltatività, ai fini del detto calcolo, delle polizze di assicurazione stipulate nell'occasione della concessione del finanziamento - Determinante.
Posta la serialità del prodotto contrattuale che l'impresa immette nel mercato, la non corretta indicazione del TAEG risulta falsare le condizioni del mercato e quindi della concorrenza.
L'individuazione di fatti e circostanze, che si ritrovano nell'operatività con particolare frequenza, se dà tipicamente vita a una prova di ordine presuntivo, non può in ogni caso venire a formare un catalogo chiuso di fatti rilevanti, a sbarramento della possibile rilevanza di altre e innominate situazioni, nel caso presente nella fattispecie concreta. A pensare diversamente, si trasforma una presunzione semplice in una presunzione di legge.
La contestuale stipulazione di una polizza assicurativa CPI e del contratto di finanziamento importa prova presuntiva che la polizza è «obbligatoria», non facoltativa, per la concessione del finanziamento medesimo e che la stessa va quindi calcolata ai fini del TAEG. La forza di tale prova presuntiva risulta molto accentuata dalla circostanza che la polizza si trova inserita nella stessa articolazione e documentazione contrattuale che disciplina il finanziamento (c.d. prodotti a pacchetto).
In punto di prova presuntiva della obbligatorietà della polizza rispetto al finanziamento, la circostanza che vengano prodotti due o tre o quattro contratti di finanziamento (omologhi per tempo e conformazione tecnica a quello del cui TAEG si discute), che risultano sprovvisti della polizza, non indica l'id quod plerumque accidit dell'intermediario, né in generale, né con riferimento a un particolare prodotto di credito. Tuttavia, il consolidato orientamento dell'ABF assegna a tale circostanza valore discriminante ai fine del riscontro di facoltatività, non obbligatorietà, della polizza rispetto al finanziamento, per i fini del calcolo del TAEG.
In punto di prova presuntiva della obbligatorietà della polizza rispetto al finanziamento, la circostanza che l'intermediario dichiari che i contratti sprovvisti della polizza CPI sono relativi a clienti, aventi lo stesso merito di credito del soggetto affidato col contratto del cui TAEG si discute, non appartiene al campo delle prove, ma a quello delle allegazioni. Tuttavia, il consolidato orientamento dell'ABF assegna a tale circostanza valore discriminante ai fine del riscontro di facoltatività, non obbligatorietà, della polizza rispetto al finanziamento, per i fini del calcolo del TAEG.
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