Contratto di avvalimento con cui vengano prestati i titoli di studio o le esperienze professionali
Pubblicato il 26/08/22 08:45 [Doc.10997]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - AVVALIMENTO - ESPERIENZE PROFESSIONALI - MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE - INSUFFICIENZA

Cons. Stato, sez. V, 24.8.2022 n. 7438

Il contratto di avvalimento con cui vengano prestati i titoli di studio o le esperienze professionali (come, nel caso di specie, in cui veniva richiesto il possesso in organico di un progettista)deve contenere una clausola con cui l'ausiliaria si impegna ad eseguire direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità siano richieste, non potendosi ritenere che la previsione dell'art. 89 del codice sul tema possa integrare in via imperativa il contratto stipulato e non potendosi ritenere bastevole a tal fine un generico (e non specifico) riferimento alla disciplina di legge.

Non assolve, pertanto, a tale condizione la clausola con cui il concorrente si limiti ad impegnarsi a mettere a disposizione le risorse necessarie per eseguire l'appalto. Tale clausola infatti (che già di sé e per sé sarebbe bastevole a giudicare il contratto indeterminato e generico con conseguente nullità) non può, nella sua formulazione letterale, ritenersi inclusivo del ben diverso obbligo di eseguire personalmente le obbligazioni oggetto del contratto da stipulare con l'Amministrazione.


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