Diniego del credito e obbligo di motivazione
Pubblicato il 28/08/22 00:00 [Doc.11002]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Roma 13 maggio 2022, n. 7629, Pres. Sirena, Rel. Sarzana di S. Ippolito

Pur essendo la decisione circa l'erogazione o meno del credito rimessa alla discrezionalità esclusiva degli intermediari, il cliente vanta in ogni caso un diritto a ricevere indicazioni, anche solo di carattere generale, in ordine alle ragioni dell'eventuale diniego del credito. La mancata comunicazione delle dette informazioni da parte delll'intermediario costituisce una violazione degli obblighi precontrattuali di correttezza e buona fede, con conseguente responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 1337 c.c.


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