Segnalazione in Centrale Rischi e obbligo di preavviso
Pubblicato il 30/08/22 00:00 [Doc.11003]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Napoli 19 maggio 2022, n. 7924, Pres. Carriero, Rel. Giglio

In tema di segnalazione in centrale rischi, l'obbligo di informazione circa la registrazione del cliente in uno dei sistemi di informazioni creditizie si applica nei confronti di tutte le persone fisiche, consumatori o professionisti, senza che rilevi in alcun modo la particolare tipologia del finanziamento erogato a favore del sovvenuto.

Nell'ipotesi di segnalazione illegittima, al cliente spetta il risarcimento del danno patrimoniale la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve anch'essa essere provata anche medianti ricorso a presunzioni semplici o di comune esperienza. In tali casi è possibile ricorrere alla liquidazione equitativa del danno, fermo restando che rimane onere della parte ricorrente indicare idonei elementi di valutazione.


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