Sul divieto di anatocismo nel periodo antecedente alla normativa CICR
Pubblicato il 31/08/22 00:00 [Doc.11004]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
Abf Bari 7 giugno 2022, n. 8886, Pres. Tucci, Rel. Robustella
La modifica all'art. 120, comma 2 tub, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, che affida al CICR «a definizione delle «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria...» è da interpretarsi come espressiva di un generale divieto di anatocismo bancario con effetti immediati. Colla conseguenza che, nonostante la normativa secondaria del CICR sia stata emanata esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2016, risulta comunque illegittima l'applicazione di interessi anatocistici per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 1° ottobre 2016, dovendo gli intermediari restituire gli interessi composti eventualmente applicati nel detto periodo di riferimento.
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