Apertura di credito revolving e forma scritta ad substantiam
Pubblicato il 01/09/22 00:00 [Doc.11005]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Napoli 22 giugno 2022, n. 2673, Pres. Carriero, Rel. Sbordone

Le modifiche di carattere non marginale apportate a un contratto di apertura di credito revolving (quali, a titolo esemplificativo, la modifica delle carte associate alla linea di credito, il limite del fido o l'importo del TAN) rendono il rapporto del tutto indipendente rispetto a quello originariamente stipulato, colla conseguenze che la mancanza della forma scritta per le dette modifiche rende nullo il contratto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3 tub.


© Riproduzione Riservata