Sui criteri della rilevanza delle polizze «abbinate» ai fini del calcolo dell'usura
Pubblicato il 02/09/22 00:00 [Doc.11006]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Napoli 23 maggio 2022, n. 8108, Pres. Carriero, Rel. Palmieri

Ai fini dell'inclusione, o meno, del premio assicurativo nei costi rilevanti per la disciplina antiusura è determinante, in alternativa al carattere obbligatorio della polizza, la «contestualità» della stipulazione della polizza rispetto al contratto di finanziamento, ponendosi il detto carattere di contestualità quale elemento costitutivo di una presunzione iuris tantum di collegamento la quale potrà essere vinta soltanto provando la totale assenza di funzionalità della polizza rispetto nella prospettiva della garanzia della restituzione di quanto finanziato (nel caso di specie, relativo a un prestito contro cessione del quinto, l'ABF ha rilevato il nesso di funzionalità posto che la copertura assicurativa è diretta a coprire il rischio di insolvibilità del sovvenuto per il caso di malattie o impedimenti fisici).


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