Indipendenza del revisore e della società di revisione
Pubblicato il 04/09/22 00:00 [Doc.11019]
di Redazione IL CASO.it


In base all'art. 10 del D. Lgs. 39/10, il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Il medesimo poi deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

La Suprema Corte, nell'interpretare detta norma, ha premesso che il legislatore ha accolto il principio della cosiddetta indipendenza anche "in apparenza", essendo necessario che il revisore contabile, oltre ad essere indipendente, appaia anche tale agli occhi dei terzi e, valorizzando la significatività del rapporto sussistente in fatto tra revisore e sindaco, in quanto appartenenti al medesimo studio professionale, ha concluso per .la violazione della norma medesima, con la conseguenza, stante il suo carattere imperativo, della nullità della nomina del revisore e della non debenza del relativo compenso (v. Cass. Civ. n. 14919/19).

Nella fattispecie sub iudice, posto che trattasi di srl e non di spa ed essendo stata, conseguentemente, demandata al Collegio Sindacale anche l'attività di revisione legale, la sussistenza di un rapporto stretto tra il Presidente del Collegio sindacale e lo studio professionale incaricato della consulenza fiscale, identificabile nella circostanza che uno degli associati al 95% sia proprio il figlio di uno di loro appare, in applicazione dei suesposti principi, idonea a concretizzare un vulnus alla necessaria indipendenza anche apparente del Presidente del Collegio Sindacale, stante la sua funzione di controllo del bilancio predisposto dallo studio professionale di cui il figlio è associato, sicchè deve ritenersi nulla la sua nomina e non dovuto il compenso stabilito.


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