Il Tribunale di Cremona sulla eccezione di nullità della fideiussione omnibus
Pubblicato il 05/09/22 08:17 [Doc.11022]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime dell'Avv. Francesco Denti
E' inammissibile l'eccezione relativa alla nullità della fideiussione omnibus alla base del titolo esecutivo, poiché l'interpretazione di una norma, successivamente affermatasi nella giurisprudenza, non integra uno ius superveniens (e quindi un fatto sopravvenuto), di cui si debba predicare la necessaria irretroattività, in quanto essa semplicemente rilegge l'enunciato ed è come tale destinata ad applicarsi sin dall'inizio; in altre parole, non è certo l'interpretazione giurisprudenziale che fonda la nullità sostanziale di una norma (peraltro considerato che prima della pronuncia di Cass., ord. 29810/2017 non vi era alcun orientamento consolidato che avesse affermato espressamente.
Il richiamo alla Giurisprudenza della Corte di Giustizia del 17/5/2022 è applicabile al solo consumatore (laddove invece l'opponente, in quanto socio ed amministratore unico di ... s.r.l., non poteva dirsi tale, né è stato allegato o dimostrato il contrario o contestata tale allegazione di Cassa ..) e alle clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE, nelle quali non rientrano automaticamente le clausole delle fideiussioni, censurate invece per contrasto con la normativa antitrust, non avendo peraltro l'opponente allegato che tali clausole non siano state oggetto di negoziato individuale né comunque che abbiano determinato, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
La nullità che investe le fideiussioni omnibus conformi al modello ABI 2003 è unicamente "parziale", e comporta l'espunzione delle sole clausole dichiarate nulle "salvando" il resto della fideiussione, che rimane efficace e vincolante (Conf. Sezioni Unite Cass., S.U. n. 41994/2021)
La presenza di ulteriori creditori intervenuti muniti di autonomi titoli esecutivi (non censurati con i motivi della opposizione) esclude la possibilità che la procedura debba arrestarsi, anche in caso di caducazione del titolo del creditore procedente; invero, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento; ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante (così Cass., Sez. Un. n. 61 del 07.01.2014; Cass., Sez. III, n. 4034 del 16.02.2021).
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