Rimessa alla discrezionalità del giudice la sospensione dell'esecuzione ex art. 41 bis, d.l. 124/2019
Pubblicato il 07/09/22 14:48 [Doc.11033]
di Redazione IL CASO.it


L'art. 41 bis, d.l. 124/2019, conv., con modif., dalla l. 157/2019, come sostituito dall'art. 40 ter, d.l 41/2021, conv., con modif., dalla l. 69/2021 non afferma che il giudice dell'esecuzione, in caso di richiesta di rinegoziazione o di nuovo finanziamento, debba sospendere la procedura esecutiva, bensì che, sentiti i creditori muniti di titolo esecutivo, esprima una propria motivata valutazione che potrebbe condurre anche ad un diniego della sospensione.


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