Retrodatazione della scrittura privata di riconoscimento di debito
Pubblicato il 15/09/22 00:00 [Doc.11052]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Chiara Minotto.
Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite sono sempre contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata, con la conseguenza che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Per aversi una scrittura privata è essenziale la presenza della sottoscrizione del soggetto che se ne assume la paternità e che rappresenta l'elemento costitutivo del documento.
In difetto di sottoscrizione autografa, il documento non comporta gli effetti giuridici di astrazione processuale di cui all'art. 1988 c.c..
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