Legatario, non erede? L'imposta va ridefinita non annullata
Pubblicato il 16/09/22 00:00 [Doc.11055]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
La Ctr doveva considerare che anche il beneficiario di un legato rientra tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione, sia pure limitatamente ai beni ricevuti
I legatari rispondono del pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni in relazione al valore del bene a loro attribuito dal testatore. Se in base a una dichiarazione i soggetti sono erroneamente definiti eredi l'avviso di liquidazione emesso nei loro confronti deve essere rideterminato, non annullato come ha fatto, nel caso in esame, il giudice di secondo grado. Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20935 del 30 giugno 2022.
Prima di esaminare nel merito la vicenda oggetto della citata pronuncia, occorre ricordare che, nell'ambito delle successioni mortis causa, sulla base di quanto disposto dall'articolo 588 del codice civile, le disposizioni testamentarie, a prescindere dall'espressione usata dal testatore, sono:
a titolo universale, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. In questo caso il beneficiario subentra nella totalità o in una quota di patrimonio del defunto. La disposizione a titolo universale attribuisce la qualifica di erede
a titolo particolare, se non comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. In questo caso il beneficiario subentra in uno o più diritti specificatamente individuati dal testatore. La disposizione a titolo particolare attribuisce la qualifica di legatario.
Molto spesso, nella pratica, non è semplice stabilire se il beneficiario di una disposizione testamentaria sia da qualificare come erede o come legatario. Ciò in considerazione anche del fatto che l'attribuzione, da parte del testatore, di un singolo bene ad un soggetto non esclude di per sé la volontà del de cuius di nominare tale soggetto erede.
La distinzione tra erede e legatario ha importanti ripercussioni, sia sul piano civilistico che su quello fiscale. Per quanto riguarda, in particolare, il pagamento dell'imposta sulle successioni, l'articolo 36 del testo unico sull'imposta di successione, Decreto legislativo n. 346/1990, dispone che:
gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta, sia per le disposizioni a titolo universale, che per le disposizioni a titolo particolare
i legatari, invece, rispondono solo dell'imposta relativa ai rispettivi legati.
Nel caso di specie l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate presso il quale era stata registrata una dichiarazione di successione, aveva notificato un avviso di liquidazione a due soggetti che, dalla dichiarazione stessa, risultavano eredi.
Proprio sulla base della loro qualifica di eredi, risultante dalla dichiarazione di successione, l'Ufficio aveva richiesto a tali soggetti il pagamento dell'imposta dovuta relativamente a tutti i beni trasferiti mortis causa, in applicazione del citato articolo 36.
La Commissione tributaria di primo grado ha accolto il ricorso delle parti, sia pure per motivi meramente formali e non inerenti al merito della questione.
Durante il giudizio di secondo grado, le parti hanno esibito un'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva riconosciuto, in relazione alla stessa successione, la loro qualifica di legatari e non quella di eredi. Sulla base di ciò, la Ctr aveva accolto le ragioni delle parti, disponendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio.
In sede di ricorso per Cassazione, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che:
l'avviso di liquidazione era stato emesso sulla base della qualifica di eredi che gli stessi contribuenti avevano indicato nella dichiarazione da loro presentata
una volta che la magistratura ordinaria aveva stabilito che tali soggetti non dovevano essere qualificati come eredi, ma come semplici legatari, non era corretto annullare, nei loro confronti, l'intera pretesa impositiva, ma occorreva rideterminare l'importo dell'imposta che doveva essere richiesta ai legatari, per effetto del citato articolo 36 del testo unico sull'imposta di successione.
I giudici della Corte di cassazione, dopo aver ribadito che l'imposta sulle successioni colpisce la circolazione della ricchezza trasferita mortis causa, sia mediante le disposizioni a titolo universale, che mediante le disposizioni a titolo particolare, hanno evidenziato che anche il legatario rientra tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione, sia pure limitatamente ai legati da esso ricevuti.
E' stato, quindi, accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, secondo la quale, il giudice tributario di secondo grado, una volta dimostrato che i contribuenti erano legatari e non eredi, anziché annullare l'avviso di liquidazione emesso, avrebbe dovuto rideterminare la pretesa impositiva nei loro confronti.
La Cassazione ha, quindi, disposto il rinvio della causa alla stessa Commissione tributaria regionale ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dai legatari.
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