Dottori commercialisti: CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Pubblicato il 18/05/16 07:54 [Doc.1106]
di Redazione IL CASO.it


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
VISTO
- l’art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante
“Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell’art.
2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34”, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di
regolamentazione dell’esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- l’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in base al quale il
procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo è volto ad accertare la sussistenza
della responsabilità disciplinare per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di
legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con
i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto
esercizio della professione;
- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento
disciplinare;
- l’art. 12, lett. g), del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Consiglio
dell’Ordine (ora Consiglio di Disciplina) il potere di deliberare i provvedimenti disciplinari;
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137;
- il Codice deontologico della Professione emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17 dicembre 2015;
- il regolamento del Consiglio Nazionale recante “Regolamento per l’esercizio della funzione
disciplinare territoriale”;
- il regolamento del Consiglio Nazionale recante “Regolamento per l’esercizio della funzione
disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito”;
CONSIDERATO CHE
- l'inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal Codice deontologico della
Professione e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio
della professione, costituiscono violazione che dà luogo all’esercizio dell’azione disciplinare,
punibile con le sanzioni disciplinari previste dall’art. 52 del Decreto legislativo 28 giugno 2005,
n. 139;
- si rende necessario agevolare gli Organi di disciplina territoriali nell’esercizio delle loro funzioni
favorendo quanto più possibile l’applicazione uniforme del sistema sanzionatorio sul territorio
nazionale;
EMANA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO RECANTE
“CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI”


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