Il prezzo dell'auto è troppo basso, acquirente solidale nella frode Iva
Pubblicato il 17/09/22 00:00 [Doc.11077]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
La misura penalizzante per il cessionario, che approfitta dell'occasione nonostante l'operazione sia sospetta e poco trasparente, punta a limitare le operazioni con intenti evasivi
Legittimo il recupero dell'Iva a titolo di responsabilità solidale a carico del cessionario, ai sensi dell'articolo 60-bis del Dpr n. 633/1972, nel caso di vendite avvenute al di sotto del valore normale, come desunto dai listini o dalle tariffe dell'impresa cedente e, prima ancora, dai prezzi d'acquisti di quest'ultima. Non rileva, a tal fine, la perizia d'ufficio svolta in altro giudizio avente diverso oggetto.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l'ordinanza n. 25425 del 29 agosto 2022, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda parte da una cartella di pagamento notificata a un contribuente, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto Iva, quale cessionario e, quindi, obbligato solidale di una ditta individuale che gli aveva ceduto degli autoveicoli di provenienza comunitaria a un prezzo asseritamente inferiore al valore normale.
La Ctr, accogliendo l'appello del contribuente, aveva ritenuto non ravvisabili i presupposti per l'applicazione dell'articolo 60-bis su richiamato vista la dimostrata corrispondenza tra i prezzi di acquisto delle autovetture e il valore normale in base alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro processo.
Sul punto si ricorda che per applicare la solidarietà d'imposta Iva e, quindi, estendere l'azione di recupero nei confronti del cessionario devono tassativamente ricorrere tre presupposti:
omesso versamento dell'Iva da parte del soggetto cedente
commercializzazione dei beni a rischio frode e come tali inseriti nell'apposito decreto ministeriale
applicazione di prezzi inferiori al valore normale.
La terza condizione attiene alla circostanza che la cessione sia effettuata a un prezzo inferiore al valore normale, determinato con riferimento ai criteri individuati specificamente dall'articolo 14 del Dpr n. 633/72.
La norma menzionata identifica tale valore prendendo in considerazione l'importo che il cessionario dovrebbe pagare per ottenere i beni in questione "in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi". La condizione è evidentemente riferita al prezzo d'acquisto e presume l'esistenza di un indizio di frode, con il conseguente coinvolgimento dell'acquirente, ogni qualvolta il corrispettivo pagato sia sensibilmente inferiore ai valori di mercato dei beni stessi. La finalità consiste, pertanto, nel disincentivare operazioni di acquisto poco trasparenti o incaute, ponendo una limitazione alle operazioni con intenti evasivi.
In merito all'onere probatorio la Cassazione ha chiarito che nell'ambito della frode fiscale, l'ufficio ha l'onere di provare unicamente le due circostanze di fatto relative all'omesso versamento dell'Iva da parte del cedente e all'inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato. A fronte di tali deduzioni e prove, ove entrambe siano dedotte e assolte, l'onere seguente si trasferisce sul contribuente che ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3, del Dpr n. 633/1972, dovrà dare dimostrare che "il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta" (cfr Cassazione, n. 877/2019).
Nel caso in commento l'errore della Ctr era stato basare la propria valutazione di corrispondenza sui valori di una perizia d'ufficio resa in altro giudizio avente diverso oggetto, senza considerare i listini o le tariffe dell'impresa che aveva venduto i beni né, prima ancora, i prezzi di acquisto della società cedente (di cui alle fatture comunitarie). Del tutto irrilevante anche il richiamo alla definizione del procedimento penale con provvedimento di archiviazione.
Ulteriori osservazioni
In tema di responsabilità solidale del cessionario per vendite al di sotto del valore normale, il terzo comma dell'articolo 60-bis fa comunque salva la possibilità per l'acquirente di ottenere la disapplicazione della norma qualora riesca a dimostrare che il minor prezzo, rispetto al valore di mercato, sia stato determinato da "eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge" e che, comunque, non è connesso al mancato versamento dell'Iva da parte del cedente. Il sistema si caratterizza, dunque, per l'inversione dell'onere della prova in capo ai cessionari, che possono trovarsi contestate anche operazioni economicamente vantaggiose pur se effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli correnti. La prova che il contribuente dovrà fornire non potrà comunque essere generica, essendo espressamente sancito che essa sia di tipo documentale.
La norma ha avuto l'avallo sia della giurisprudenza interna che di quella comunitaria. La compatibilità con l'ordinamento Ue della normativa in argomento è stata confermata dalla Corte di giustizia secondo cui l'articolo 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalle direttive del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/Ce, e 20 dicembre 2001, 2001/115/Ce - deve essere interpretato nel senso che esso permette a uno Stato membro di adottare una normativa, quale quella di cui alla causa principale, ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto, o aveva ragionevoli motivi per sospettare, che la totalità o parte dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore. Tuttavia, una tale normativa deve rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell'ordinamento giuridico comunitario, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità (cfr Corte di giustizia 11 maggio 2006 causa 384/04).
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 17171 del 2018, nel rigettare il ricorso per cassazione presentato da un contribuente, ha stabilito che "l'art. 60-bis del decreto IVA, in tema di solidarietà nel pagamento dell'imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l'obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente. La disciplina pertanto non implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l'obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell'omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di attività accertativa".
© Riproduzione Riservata