La cartella esattoriale per il recupero delle garanzie di MCC è nulla per carenza di titolo esecutivo
Pubblicato il 18/09/22 00:00 [Doc.11085]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Fabrizia De Nigris di Benevento.

Il credito azionato da MCC trova la sua causa in un contratto di finanziamento da parte dell'istituto di credito concesso al privato e regolato dalle norme codicistiche e nella prestazione da parte del Fondo di una garanzia a detti crediti, assistita dal diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c., per il quale il concessionario della Gestione del Fondo subentra nella medesima posizione della banca erogatrice, acquisendone il medesimo diritto, non fondandosi peraltro dette erogazioni su crediti direttamente rivenienti dalla legge (quali quelli tributari e previdenziali) e dalla legge definiti anche quanto alle modalità di quantificazione e necessitando, pertanto, di un accertamento giudiziale sulla pretesa, da porre poi a fondamento dell'iscrizione a ruolo.

Ne consegue che nelle fattispecie di riscossione di entrate di natura privatistica il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, l'Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto.


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