L'obbligo dell'impresa ferroviaria di certificare il ritardo sul biglietto
Pubblicato il 18/09/22 00:00 [Doc.11086]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Ennio Piovesani.

Autorità di Regolazione dei Trasporti, delibera dell'8 settembre 2022, n. 150

Trasporto ferroviario - Diritti dei passeggeri - Regolamento (CE) n. 1371/2007 - Art. 18, par. 4 - Diritto di certificazione del ritardo sul biglietto

Ai sensi dell'art. 18, par. 4, Regolamento (CE) n. 1371/2007, l'impresa ferroviaria è tenuta, su richiesta del passeggero, a certificare sul biglietto che il treno ha subito ritardo o ha causato la perdita di una coincidenza. (Nel caso di specie, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'impresa ferroviaria, anche in relazione alla violazione della disposizione, a fronte del rifiuto da parte del personale dell'impresa di fornire la certificazione richiesta e della successiva comunicazione al passeggero di poter utilizzare uno specifico servizio online, definito, nelle informazioni e nelle condizioni generali di trasporto pubblicate sul sito web della medesima impresa, come meramente informativo e non espressamente qualificato come sostitutivo della certificazione in questione).


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