Liquidazione controllata, carenze nella documentazione e potere di interlocuzione del tribunale
Pubblicato il 26/09/22 08:25 [Doc.11123]
di Redazione IL CASO.it
Pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione nella disciplina del sovraindebitamento di una previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9, comma 3 ter, l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile, anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata (e alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore), un potere di interlocuzione del Tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione allegata, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCI per il concordato preventivo.
Al riguardo è opportuno precisare che il potere di integrazione in questione risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario, tanto che il potere giudiziale di sollecitare l'integrazione della domanda nella procedura di concordato preventivo era già stata ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a tutte le "procedure concorsuali" individuate sulla base di una nozione in grado di assorbire le procedure di sovraindebitamento, la cui persistente attualità non sembra messa in discussione dalle modifiche introdotte dal CCI.
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