Procuratore Cardino: Assegno di mantenimento e ripetizione delle somme indebitamente versate
Pubblicato il 04/10/22 00:00 [Doc.11155]
di Redazione IL CASO.it


Separazione coniugale - Assegno di mantenimento - Riconoscimento provvisorio e interinale dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge o dei figli - Successivo riconoscimento della insussistenza originaria dei presupposti dell'assegno - Ripetibilità delle somme indebitamente erogate dal coniuge obbligato - Sussistenza - Carattere alimentare dell'assegno di mantenimento - Rilevanza ai fini della ripetibilità delle somme indebitamente erogate - Esclusione - Ragioni -

Il provvedimento giudiziale che riconosce l'insussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato o dei figli o dell'assegno divorzile, ovvero l'eccessività di tali assegni, già concessi nel corso del giudizio, consente all'obbligato la ripetizione delle somme indebitamente versate, quand'anche la funzione di tali assegni avesse natura alimentare.

L'aliquota di tali assegni avente finalità alimentari o di sostentamento gode dei limiti alla compensazione ed al pignoramento, di cui agli artt. 447, comma 2, e 1246, n. 3), c.c. ed all'art. 545 c.p.c.


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