Responsabilità del socio di S.r.l.: presupposti, fondamento ed elemento psicologico
Pubblicato il 21/05/16 19:17 [Doc.1116]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Roma, 19 novembre 2014. Giudice Guido Romano.
La responsabilità del socio ex art. 2476, comma 7, c.c. non è sussumibile in quella dellâamministratore di fatto (essendo lâamministratore di fatto, che non necessariamente è anche socio della società , colui che si è ingerito sistematicamente e non occasionalmente nella gestione sociale); ai fini della applicazione della disciplina in argomento appare allora necessario prendere in considerazione tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare lâingerenza o anche lâinfluenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori. Nessun dubbio, poi, sussiste in ordine alla circostanza che la condotta del socio possa anche esplicarsi nel voto espresso nellâassemblea ovvero nel consenso manifestato alle decisioni assunte mediante consultazione scritta (art. 2479, comma 3, c.c.).
Società responsabilità limitata - Responsabilità del socio - Caratteristiche - Elemento intenzionale - Riferimento alla condotta dannosa indipendentemente dal danno - Atti o comportamenti posti in essere anche fuori dalle incombenze formalmente previste per legge o per statuto - Antigiuridicità dell'atto - Atto lecito esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale - Principio generale del neminem laedere - Esecuzione del contratto secondo buona fede
In tema di responsabilità del socio di società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2476, comma 7, c.c. appare preferibile la tesi che ricollega il sorgere della responsabilità alla intenzionalità della decisione con riferimento non al danno bensì all'atto compiuto, ossia alla condotta dannosa posta in essere dallâamministratore in concorso con il socio. Lâintenzionalità è, quindi, costituita dalla piena coscienza di compiere quellâatto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dellâatto al socio.
Dunque deve trattarsi di atti o comportamenti, posti in essere dai soci nella fase decisionale anche fuori dalle incombenze formalmente previste per legge o per statuto e tali da supportare intenzionalmente lâazione illegittima e dannosa poi posta in essere dagli amministratori; inoltre è sufficiente che vi sia la consapevolezza, frutto di conoscenza o di esigibile conoscibilità , da parte del socio dellâantigiuridicità dellâatto e che, nonostante ciò, costui partecipi alla fase decisionale finalizzata al successivo compimento di quellâatto da parte dellâamministratore. Lâantigiuridicità dellâatto viene a configurarsi non solo quando lâatto deciso è contrario alla legge o allâatto costitutivo della società , ma anche quando lâatto, pur se di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo, cioè con una finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale.
Pertanto, oltre che al rispetto della legge e del principio generale del neminem laedere, i soci sono pur sempre tenuti ad osservare i doveri di correttezza e buona fede nei confronti della società , degli altri soci e dei terzi e devono comunque evitare di compiere o di concorrere a compiere un atto che, se pur astrattamente lecito, possa di fatto risultare dannoso per gli altri soci, p.es. di minoranza, e nel contempo essere privo di un vantaggio apprezzabile per la società (spunti in tal senso si possono ricavare dalla giurisprudenza di legittimità : Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387; Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2003, n. 9353; che, seppur elaborata in materia di impugnazione di delibere di società per azioni, evidenzia un principio di fondo di generale applicazione in ordine alla buona fede in senso oggettivo (art. 1375 c.c.), alla cui osservanza deve essere improntata lâesecuzione del contratto di società .
Se, ai sensi 1375 c.c. il contratto deve essere eseguito in buona fede, è evidente che tutte le determinazioni e decisioni dei soci, assunte formalmente o informalmente durante lo svolgimento del rapporto associativo, debbono essere considerate come veri e propri atti di esecuzione e devono conseguentemente essere valutate nellâottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale. Dunque, ai fini che qui rilevano, è da considerare antigiuridico anche un atto che in concreto si presenti espressione dellâinosservanza dellâobbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nellâesecuzione del contratto sociale.
Procedimento cautelare - Periculum in mora - Criteri oggettivi e soggettivi - Capacità patrimoniale del debitore - Comportamento del debitore - Simultanea concorrenza dei due presupposti - Esclusione
Con riferimento al requisito del periculum in mora, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi â rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali â quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento allâuno o allâaltro dei menzionati presupposti (cfr., Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139; ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042; Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460, nonché Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081 secondo la quale âla motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonioâ).
(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)
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