Applicabilità dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 anche al debitore che non sia persona fisica
Pubblicato il 13/10/22 00:00 [Doc.11191]
di Redazione IL CASO.it


Revoca della dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) - Statuizione sulle spese della procedura e sul compenso al curatore - Debitore persona giuridica - Applicabilità dell'art. 147 d.P.R. 115/2002.

La corretta interpretazione dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 impone, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale), di porre le spese della procedura ed il compenso del curatore a carico del debitore che vi abbia dato causa con il suo comportamento anche qualora quest'ultimo non sia una persona fisica.


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