Diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei per ritardo prolungato
Pubblicato il 12/10/22 00:00 [Doc.11200]
di Redazione IL CASO.it
Il diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei per ritardo prolungato si applica ai voli in coincidenza costituiti da voli effettuati da vettori aerei operativi diversi
Qualora tali voli siano stati combinati da un'agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto, il fatto che non sussista alcun rapporto giuridico tra i vettori è irrilevante
Una passeggera ha acquistato tramite un'agenzia di viaggi, per il 25 luglio 2018, un biglietto aereo elettronico per un tragitto da Stoccarda a Kansas City costituito da tre voli. Il primo volo, da Stoccarda a Zurigo, era operato dalla Swiss International Air Lines, mentre i due voli che collegavano, rispettivamente, Zurigo a Filadelfia e Filadelfia a Kansas City erano operati dall'American Airlines. Il numero di biglietto elettronico era riprodotto sulle carte d'imbarco relative a tali voli. Inoltre, detto biglietto designava l'American Airlines quale prestatore di servizi e conteneva un unico numero di prenotazione relativo all'intero tragitto. Oltre a ciò, l'agenzia di viaggi ha emesso una fattura indicante un prezzo totale per l'intero tragitto, nonché per il ritorno.
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