Criteri legali di ripartizione delle spese ex art. 1123, comma 1, c.c. e possibilità di modifica solo con accordo unanime dei condòmini
Pubblicato il 11/10/22 00:00 [Doc.11206]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21086 del 04/07/2022

Condominio - Criteri legali di ripartizione delle spese ex art. 1123, comma 1, c.c. - Regolamento contrattuale di modifica di tali criteri - Modificazione di tale regolamento - Possibilità - Solo con accordo unanime dei condòmini - Procedimento di formazione necessariamente assembleare - Esclusione - Efficacia verso gli aventi causa senza il loro consenso - Esclusione.

In tema di condominio negli edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti, non vincolando essa gli aventi causa da queste ultime, è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso unanime e presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto, con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo.


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