Cessioni in blocco: la pubblicazione in Gazzetta ufficiale non costituisce la fonte della titolarità del credito
Pubblicato il 12/10/22 08:44 [Doc.11207]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Raffaele Locantore.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti "in blocco", ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999, citato in Gazzetta Ufficiale;

Il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di precetto, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;

Seppure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti; ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito. Peraltro, la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto che viene predisposto dalla società cessionaria.


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