L’Avvocato ha l’obbligo di dissuadere il cliente da «cause perse»
Pubblicato il 22/05/16 17:07 [Doc.1121]
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Cass. Civ., sez. VI-3, 12 maggio 2016 n. 9695 (Pres. Armano, rel. Sestini)

CONTRATTO DI PATROCINIO – OBBLIGO DELL’AVVOCATO DI DISSUADERE IL CLIENTE DA CAUSE MANIFESTAMENTE INFONDATE – SUSSISTE – VIOLAZIONE – INADEMPIMENTO - SUSSISTE

L’Avvocato ha l’obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni. In particolare, sussiste lo specifico obbligo in capo all’Avvocato di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento (v. Cass. N. 24544/2009 e da Cass. n. 6782/2015).


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