Il cessionario ex art. 58 TUB non può dare la prova della titolarità del credito azionato per la prima volta in appello
Pubblicato il 14/10/22 00:38 [Doc.11227]
di Redazione IL CASO.it


CORTE APPELLO MILANO - Sentenza n. 2776 del 26.08.2022

Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Monica Mandico del foro di Napoli.

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la parte che promuove un giudizio deve prospettare la propria legittimazione attiva e, sulla base dell'art. 2967 c.c., dimostrare la propria titolarità della posizione giuridica soggettiva per cui chiede tutela.

La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Il cessionario ex art. 58 TUB non può dare la prova della titolarità del credito azionato per la prima volta in appello.


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