Eccezione di compensazione del condomino che subisce l'esecuzione da parte del creditore del condominio
Pubblicato il 20/10/22 00:00 [Doc.11232]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura della dott.ssa Anna Orsi.

Il singolo condomino che subisce l'espropriazione da parte del creditore del condominio, perché inserito nell'elenco dei morosi trasmesso dall'amministratore ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma a sua volta creditore del condominio in forza di titolo giudiziale passato in giudicato, può eccepire la compensazione legale ex art.1243 c.c. al fine di invocare il beneficium excussionis ex art. 63 co. 2 disp. att. c.p.c. e conseguire la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c..


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