La procedura famigliare ex art. 66 CCII si applica anche alla liquidazione controllata
Pubblicato il 17/10/22 08:29 [Doc.11240]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Massima redatta dall'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it.

E' ammissibile la presentazione congiunta dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell'art. 66 CCII, essendo oggi l'istituto collocato nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65 CCII comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato, per cui deve ritenersi che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 CCII sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge.


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